DETRAZIONE 55%: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO
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martedì 25 marzo 2008

Gli antecedenti Il decreto è frutto di un iter che ha come tappe fondamentali l'introduzione dell'agevolazione del 55% - condizionata al rispetto di determinati requisiti - con la Finanziaria 2007 e la sua proroga al 2010 con la Finanziaria 2008. Il comma 344, art. 1 della Finanziaria 2007 stabiliva infatti che per fruire dello sconto fiscale, il valore limite di fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento invernale che l'intervento deve conseguire doveva essere inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori introdotti nel Dlgs 192/2005, allegato C. Il successivo comma 345, inoltre, richiedeva il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica contenuti nella Tabella 3, il cui errore di inversione dei valori di coperture e pavimenti è stato corretto con la Finanziaria 2008. A sua volta la Finanziaria 2008, al comma 24, lettera a), ha stabilito che la proroga al 2010 della detrazione del 55% viene vincolata alla definizione di nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza, più ridotti rispetto a quelli previsti dal Dlgs 192/2005. Questi ultimi sono stati fissati con DM 11 marzo 2008.

Il DM 11 marzo 2008: nuovi valori limite Per quanto riguarda il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica, il nuovo decreto, al fine della fruizione dell'agevolazione fiscale, impone il rispetto, fino al 31 dicembre 2009, dei valori limite che il Dlgs 192/05 e il Dlgs 311/06 facevano partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 questi valori minimi obbligatori vengono ulteriormente ridotti in modo variabile dal 15 al 20%.

Metodologie di calcolo All'art. 3, comma 1 del DM 11 marzo 2008, viene stabilito che "le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni". Il comma 2 impone che, per quanto riguarda la determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applichi il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.

Sostituzione con generatori di calore alimentati da biomasse Fonti del MSE hanno precisato che la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, poiché trattasi di fonte rinnovabile "Qualora", recita l'art. 1, comma 2 del DM 11 marzo 2008, "l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni".

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