martedì 25 marzo 2008
Gli antecedenti Il decreto è frutto di un iter che ha
come tappe fondamentali l'introduzione dell'agevolazione del 55% -
condizionata al rispetto di determinati requisiti - con la
Finanziaria 2007 e la sua proroga al 2010 con la Finanziaria 2008.
Il comma 344, art. 1 della Finanziaria 2007 stabiliva infatti che
per fruire dello sconto fiscale, il valore limite di fabbisogno
annuo di energia primaria per il riscaldamento invernale che
l'intervento deve conseguire doveva essere inferiore di almeno il
20% rispetto ai valori introdotti nel Dlgs 192/2005, allegato C. Il
successivo comma 345, inoltre, richiedeva il rispetto dei valori
limite di trasmittanza termica contenuti nella Tabella 3, il cui
errore di inversione dei valori di coperture e pavimenti è
stato corretto con la Finanziaria 2008. A sua volta la Finanziaria
2008, al comma 24, lettera a), ha stabilito che la proroga al 2010
della detrazione del 55% viene vincolata alla definizione di nuovi
valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza,
più ridotti rispetto a quelli previsti dal Dlgs 192/2005.
Questi ultimi sono stati fissati con DM
11 marzo 2008.
Il DM 11 marzo 2008: nuovi valori
limite Per quanto riguarda il fabbisogno annuo di energia primaria
per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica, il
nuovo decreto, al fine della fruizione dell'agevolazione fiscale,
impone il rispetto, fino al 31 dicembre 2009, dei valori limite che
il Dlgs 192/05 e il Dlgs 311/06 facevano partire dal 1° gennaio
2010. Dal 1° gennaio 2010 questi valori minimi obbligatori
vengono ulteriormente ridotti in modo variabile dal 15 al 20%.
Metodologie di calcolo All'art. 3, comma 1 del DM 11 marzo 2008, viene stabilito che "le
metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo
per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi
costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del
medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all'allegato I
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive
modifiche ed integrazioni". Il comma 2 impone che, per quanto
riguarda la determinazione del contributo alla riduzione
dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione
di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di
teleriscaldamento, si applichi il fattore di conversione
dell'energia termica utile in energia primaria, così come
dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento.
Sostituzione con generatori di calore alimentati da biomasse
Fonti del MSE hanno precisato che la
sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a
biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale
applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a
zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale, poiché trattasi di fonte rinnovabile "Qualora",
recita l'art. 1, comma 2 del DM 11 marzo
2008, "l'intervento realizzato ai fini dell'applicazione del comma
344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, includa la
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3
di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero i più
restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c)
utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili
ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni".
A sinistra è possibile effettuare il download del
DM attuativo