DETRAZIONE 55% ANCHE PER STUFE E CAMINI
domenica 30 agosto 2009

Sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 kW.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215-E del 12 agosto 2009, in risposta all'istanza di un contribuente proprietario di una casa regolarmente accatastata ma dichiarata inagibile per motivi statici a seguito di un evento sismico e, quindi, non abitata. In catasto l'edificio è stato classificato come "unità collabente", cioè pericolante e non produttivo di reddito. L'immobile è tuttavia dotato di un sistema di riscaldamento che faceva capo a tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW, che rispondeva quindi, ai requisiti di cui al punto 14 dell'allegato A al Dlgs. 192-2005, per poter essere considerato impianto.
 
Per quanto riguarda l'individuazione degli edifici interessati al beneficio fiscale, l'Agenzia richiama la propria Circolare 36-E del 31 maggio 2007, con la quale precisava che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti (iscritti in catasto) e per i quali viene pagata l'ICI se dovuta. Inoltre, gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile.
 
Per verificare che i camini e la stufa indicati costituiscano un impianto di riscaldamento, l'Agenzia fa riferimento al Dlgs 311-2006, contenente le disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192-2005, il cui punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di "impianto termico" precisando che si tratta di "impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW."

Per ulteriori informazioni e contatti

Ing. Stefano Polsinelli - Staff Tecnico APEF

polsinelli@apef.it