domenica 30 agosto 2009
Sono ammessi alla detrazione del 55% per la riqualificazione
energetica degli edifici, gli interventi su un immobile inagibile
dopo un terremoto e dotato di tre camini e una stufa, a condizione
che gli apparecchi di riscaldamento siano fissi e che la somma
delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15
kW.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215-E del 12 agosto
2009, in risposta all'istanza di un contribuente
proprietario di una casa regolarmente accatastata ma dichiarata
inagibile per motivi statici a seguito di un evento sismico e,
quindi, non abitata. In catasto l'edificio è stato
classificato come "unità collabente", cioè
pericolante e non produttivo di reddito. L'immobile è
tuttavia dotato di un sistema di riscaldamento che faceva capo a
tre camini ed una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW,
che rispondeva quindi, ai requisiti di cui al punto 14
dell'allegato A al Dlgs. 192-2005, per poter essere
considerato impianto.
Per quanto riguarda l'individuazione degli edifici interessati al
beneficio fiscale, l'Agenzia richiama la propria Circolare 36-E del 31 maggio 2007, con
la quale precisava che può trattarsi di fabbricati di
qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti (iscritti in
catasto) e per i quali viene pagata l'ICI se dovuta. Inoltre, gli
edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate
caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di
impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in
cui si realizza l'intervento di risparmio energetico
agevolabile.
Per verificare che i camini e la stufa indicati costituiscano un
impianto di riscaldamento, l'Agenzia fa riferimento al Dlgs 311-2006, contenente le
disposizioni correttive ed integrative al Dlgs. 192-2005, il cui
punto 14 dell'Allegato A fornisce la definizione di "impianto
termico" precisando che si tratta di "impianto tecnologico
destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti
con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il
riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua
unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW."
Per ulteriori informazioni e
contatti
Ing. Stefano Polsinelli -
Staff Tecnico APEF
polsinelli@apef.it