Con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito la disciplina fiscale degli incentivi inerenti
agli impianti fotovoltaici. In particolare, oggetto di
approfondimento della circolare è stato l'articolo 7 del
decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, "Disposizioni
specifiche per il solare", finalizzato a promuovere lo sviluppo,
nel mercato interno dell'elettricità, dell'energia elettrica
da fonti rinnovabili.
Disciplina Iva della tariffa incentivante
La tariffa incentivante, chiarisce la circolare, è
esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
nel caso in cui "essa sia percepita dal responsabile dell'impianto
nello svolgimento di un'attività d'impresa, arte o
professione", poiché tale tariffa "configura un contributo a
fondo perduto". Le cifre erogate, infatti, non costituiscono un
corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma piuttosto una forma
di risarcimento per il titolare dell'impianto rispetto ai costi
sostenuti per la sua costruzione e a quelli di esercizio.
Disciplina Iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto
fotovoltaico
L'aliquota Iva del 10 per cento si applica per l'acquisto o la
realizzazione dell'impianto fotovoltaico. L'articolo 19 del Dpr
n.633/1972 stabilisce che la detrazione dell'Iva è ammessa
in funzione dell'utilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa,
arte o professione. Nel caso in cui l'impianto sia in parte
utilizzato per fini privati, o comunque estranei all'esercizio
dell'attività, "non sarà detraibile l'Iva
corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi".
Applicazione alla tariffa incentivante della ritenuta
d'acconto
La tariffa incentivante costituisce un contributo non in conto
impianti ma in conto esercizio, nel caso in cui l'impianto è
utilizzato nel contesto di un'attività di impresa: infatti
viene erogato non per finanziare l'investimento ma per sostenere la
produzione dell'energia. Quindi, come stabilisce l'articolo 28 del
Dpr n. 600/1973, deve essere operata, al momento dell'erogazione,
una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte
dirette.
Utilizzo, al di fuori di attività e per soli fini
privati, dell'impianto da parte di persona fisica o ente non
commerciale
La circolare chiarisce che la tariffa incentivante percepita dal
responsabile dell'impianto (persona fisica o ente non commerciale)
per l'utilizzo di impianti fotovoltaici a soli fini privati
(cioè per usi domestici, di illuminazione, di alimentazione
di elettrodomestici ecc.) "non assume alcuna rilevanza, sia ai fini
dell'Iva, sia ai fini delle imposte dirette", poiché
rappresenta "un contributo a fondo perduto non riconducibile ad
alcuna delle categorie reddituali" previste dal Tuir.