AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI SUL CONTO ENERGIA
lunedì 23 luglio 2007

Con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina fiscale degli incentivi inerenti agli impianti fotovoltaici. In particolare, oggetto di approfondimento della circolare è stato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, "Disposizioni specifiche per il solare", finalizzato a promuovere lo sviluppo, nel mercato interno dell'elettricità, dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Disciplina Iva della tariffa incentivante

La tariffa incentivante, chiarisce la circolare, è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui "essa sia percepita dal responsabile dell'impianto nello svolgimento di un'attività d'impresa, arte o professione", poiché tale tariffa "configura un contributo a fondo perduto". Le cifre erogate, infatti, non costituiscono un corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma piuttosto una forma di risarcimento per il titolare dell'impianto rispetto ai costi sostenuti per la sua costruzione e a quelli di esercizio.

Disciplina Iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico

L'aliquota Iva del 10 per cento si applica per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. L'articolo 19 del Dpr n.633/1972 stabilisce che la detrazione dell'Iva è ammessa in funzione dell'utilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa, arte o professione. Nel caso in cui l'impianto sia in parte utilizzato per fini privati, o comunque estranei all'esercizio dell'attività, "non sarà detraibile l'Iva corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi".

Applicazione alla tariffa incentivante della ritenuta d'acconto

La tariffa incentivante costituisce un contributo non in conto impianti ma in conto esercizio, nel caso in cui l'impianto è utilizzato nel contesto di un'attività di impresa: infatti viene erogato non per finanziare l'investimento ma per sostenere la produzione dell'energia. Quindi, come stabilisce l'articolo 28 del Dpr n. 600/1973, deve essere operata, al momento dell'erogazione, una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte dirette.

Utilizzo, al di fuori di attività e per soli fini privati, dell'impianto da parte di persona fisica o ente non commerciale

La circolare chiarisce che la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto (persona fisica o ente non commerciale) per l'utilizzo di impianti fotovoltaici a soli fini privati (cioè per usi domestici, di illuminazione, di alimentazione di elettrodomestici ecc.) "non assume alcuna rilevanza, sia ai fini dell'Iva, sia ai fini delle imposte dirette", poiché rappresenta "un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali" previste dal Tuir.