Per sostenere lo sviluppo di piccoli impianti di generazione
diffusa e per migliorare e promuovere l'applicazione di questo
servizio commerciale, l'A.E.E.G., con gli Atti n. 30/07 e n. 31/07,
ha presentato alcune proposte e nuove regole per lo scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta in cogenerazione ad alto
rendimento e da fonti rinnovabili.
Con l'Atto n. 30 del 31 luglio 2007, "Attuazione del decreto
legislativo n. 20/07", l'Autorità ha indicato i propri
orientamenti in merito alla definizione della disciplina dello
scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento,
avanzando l'ipotesi di un assetto di erogazione del servizio
innovativo rispetto a quello attualmente adottato. In attuazione
dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 20/07,
l'Autorità avanza nell'Atto n. 30 anche altre proposte, che
riguardano le condizioni tecniche ed economiche per la connessione
degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento alle reti
elettriche, oltre che la definizione delle tariffe connesse ai
costi di trasmissione e di distribuzione e delle modalità di
acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.
In particolare, il nuovo assetto prevede: a) l'attribuzione al
GSE della qualifica di soggetto erogatore
del servizio di scambio sul posto istituendo, quindi, un unico
soggetto controparte dei produttori; quindi il GSE diventerà l'unico interlocutore a
livello nazionale per lo scambio sul posto, sostituendo le imprese
distributrici; b) che il GSE regoli
separatamente le immissioni e i prelievi di energia elettrica in
qualità di utente del trasporto e del dispacciamento
alternativamente in immissione e in prelievo; c) che il GSE regoli, con il soggetto controparte dello
scambio sul posto: - il saldo energetico secondo condizioni
definite dall'Autorità; - il servizio di trasporto e di
dispacciamento unicamente in relazione al saldo; d) che i costi
sosteniti dal GSE per l'erogazione dello
scambio sul posto trovino copertura in un'apposita componente
tariffaria.