Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie
utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità
degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo
economico che nella nota esplicativa che segue interviene per
facilitare l'applicazione della disposizione che impone al
fornitore di sospendere l'erogazione di luce acqua e gas se non
viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o
di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche
per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei
fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione,
chiarisce che:
1) i commi da 3 a 5 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale n.
37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall'allacciamento
della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al
fornitore copia della dichiarazione di conformità o di
rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono
espressamente all'allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che
qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato
(cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad
un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione)
non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di
conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non
ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché
in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo
adempimento.
2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità
o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento
della potenza impegnata se l'aumento consegue a interventi che
impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di
conformità; oppure se l'aumento avviene nei rari casi in cui
il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi:
si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della
sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei
condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo
rilievo (ad esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6
kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli
immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali
casi, comunque, l'obbligo scatta solo se l'impianto elettrico
raggiunge almeno "la potenza di 6 kw".
3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in
contatto con l'utente, potrà e dovrà controllare i
nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le
dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità
dall'utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si
limitano all'acquisizione e conservazione della dichiarazione e
alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo
ottenimento.
4) la documentazione relativa agli impianti condominiali
riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli
impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento
non comprende le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla deve
essere allegato al riguardo.
Fonte: MSE
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n.37 dell 22 Gennaio 2008.