Emanato il nuovo decreto attuativo della detrazione 55% per l'anno 2008
mercoledì 30 aprile 2008

Emanato il nuovo decreto attuativo della detrazione 55% per l'anno 2008

E' stato pubblicato il decreto attuativo sgravi fiscali risparmio energetico/Finanziaria 2008, DM 7 aprile 2008, che integra il precedente DM del 19 febbraio 2007.

Il nuovo decreto aggiorna al 2010 le disposizioni contenute nel DM 19 febbraio 2007 e introduce alcune modifiche. Tra queste:

- Gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 devono conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008. Valgono i limiti prescritti nella finanziaria 2007 per coloro che hanno iniziato i lavori nel corso del 2007.

- L'aggiunta tra gli interventi agevolabili della sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con efficienza di COP e EER, anche ad inverter, pari ai valori indicati con disposizione della Commissione Europea dell'8/11/2007.

- Attivo dal 30 aprile un apposito sito web dell'Enea www.acs.enea.it per trasmettere la documentazione per la detrazione, che deve essere inviata entro 90 gg dal termine dei lavori. Possibilità di invio per raccomandata solo per coloro il cui termine di 90 gg scade prima del 30 aprile.

- Vengono introdotte nell'allegato E e nell'allegato F le schede informative da compilare per potersi avvalere della detrazione per lavori di sostituzione di infissi e installazione di pannelli solari, senza la necessità dell'attestato di qualificazione energetica.

- Possono cominciare a beneficiare della detrazione, per le spese 2007, anche coloro che hanno iniziato i lavori nel 2007 purché attestino che i lavori sono ancora in corso.

- Per gli interventi ai commi 345 e 347 si può applicare una metodologia di calcolo semplificata (allegato G) per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, anziché a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.

- Vengono definitivamente messe a posto le tabelle relative alle strutture opache orizzontali che per un refuso sono state omesse dal precedente decreto ministeriale. Chi ha sostenuto lavori nel 2007 potrà detrarli purché la documentazione sia inviata all'Enea entro il termine di presentazione della documentazione dei redditi.

- La ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Tale beneficio si trasmette anche agli acquirenti e eredi purché conservino la detenzione materiale del bene.

A sinistra è possibile effettuare il download del nuovo Decreto Ministeriale 2008 (D.M. 07/04/2008)