Il nuovo decreto aggiorna al 2010 le disposizioni contenute nel
DM 19 febbraio 2007 e introduce alcune
modifiche. Tra queste:
- Gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008 devono conseguire un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la
trasmittanza termica non superiori ai valori definiti dal DM 11 marzo 2008. Valgono i limiti prescritti
nella finanziaria 2007 per coloro che hanno iniziato i lavori nel
corso del 2007.
- L'aggiunta tra gli interventi agevolabili della sostituzione
di impianti di riscaldamento con impianti dotati di pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con
efficienza di COP e EER, anche ad inverter, pari ai valori indicati
con disposizione della Commissione Europea dell'8/11/2007.
- Attivo dal 30 aprile un apposito sito web dell'Enea
www.acs.enea.it per trasmettere la documentazione per la
detrazione, che deve essere inviata entro 90 gg dal termine dei
lavori. Possibilità di invio per raccomandata solo per
coloro il cui termine di 90 gg scade prima del 30 aprile.
- Vengono introdotte nell'allegato E e nell'allegato F le schede
informative da compilare per potersi avvalere della detrazione per
lavori di sostituzione di infissi e installazione di pannelli
solari, senza la necessità dell'attestato di qualificazione
energetica.
- Possono cominciare a beneficiare della detrazione, per le
spese 2007, anche coloro che hanno iniziato i lavori nel 2007
purché attestino che i lavori sono ancora in corso.
- Per gli interventi ai commi 345 e 347 si può applicare
una metodologia di calcolo semplificata (allegato G) per la
determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini
dell'attestato di qualificazione energetica, anziché a
quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
- Vengono definitivamente messe a posto le tabelle relative alle
strutture opache orizzontali che per un refuso sono state omesse
dal precedente decreto ministeriale. Chi ha sostenuto lavori nel
2007 potrà detrarli purché la documentazione sia
inviata all'Enea entro il termine di presentazione della
documentazione dei redditi.
- La ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di
quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a
dieci, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Tale beneficio
si trasmette anche agli acquirenti e eredi purché conservino
la detenzione materiale del bene.
A sinistra è possibile effettuare il download del nuovo
Decreto Ministeriale 2008 (D.M. 07/04/2008)