giovedì 10 luglio 2008
COSTI ENERGETICI NELLE BOLLETTE:DIRETTIVA UE PER MAGGIORE
CHIAREZZA
Nuovi obblighi per i fornitori di servizi energetici che
permettono agli utenti di valutare il consumo effettivo e i prezzi
correnti effettivi, anche attraverso i confronti con i consumi
degli anni precedenti.
Dotare i clienti finali di strumenti di misurazione del consumo
energetico, e uniformare il contratto di servizio energia a precisi
requisiti. Sono questi alcuni degli obblighi che il decreto
legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa
agli usi finali dell'energia e i servizi energetici" impone ai
fornitori di servizi energetici.
Contatori individuali L'articolo 17 del provvedimento definisce
gli strumenti che possono aiutare il consumatore ad adottare
comportamenti più orientati alla razionalizzazione dell'uso
dell'energia. È previsto pertanto che l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del decreto, emani uno o più provvedimenti affinché
le imprese di distribuzione, o società di vendita di energia
al dettaglio dotino, nella misura in cui sia tecnicamente
possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai
risparmi energetici potenziali, i clienti finali di contatori
individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo
e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nel fare
ciò, le imprese di distribuzione devono provvedere "ad
individuare modalità che permettano ai clienti finali di
verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei
propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in
posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la
fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti
informatici o elettronici già presenti presso il cliente
finale".
Fatture chiare e informazioni aggiuntive Obblighi sono imposti
alle società di distribuzione anche per quanto riguarda la
fatturazione del consumo energetico. Laddove opportuno, infatti, le
fatture emesse devono basarsi sul consumo effettivo di energia, e
devono presentarsi in modo chiaro e comprensibile, riportando, ove
sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita
dall'utente. Insieme alle fatture, che vanno emesse con una
frequenza tale da consentire ai clienti di regolare il loro consumo
energetico, devono essere fornite adeguate informazioni (ad
esempio, prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il
consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente
sotto forma di grafico) per presentare al cliente finale un
resoconto globale dei costi energetici attuali.
Il contratto energia Le Esco hanno anche la possibilità
di certificarsi volontariamente attraverso l'apposita norma tecnica
UNI-CEI e garantire in questo modo un migliore livello di
qualità e competenza nella fornitura di servizi energetici.
Tra i contratti che possono essere proposti in quest'ambito rientra
il contratto di servizio energia.