COSTI ENERGETICI NELLE BOLLETTE: DIRETTIVA UE PER MAGGIORE CHIAREZZA
giovedì 10 luglio 2008

COSTI ENERGETICI NELLE BOLLETTE:DIRETTIVA UE PER MAGGIORE CHIAREZZA


Nuovi obblighi per i fornitori di servizi energetici che permettono agli utenti di valutare il consumo effettivo e i prezzi correnti effettivi, anche attraverso i confronti con i consumi degli anni precedenti.

Dotare i clienti finali di strumenti di misurazione del consumo energetico, e uniformare il contratto di servizio energia a precisi requisiti. Sono questi alcuni degli obblighi che il decreto legislativo recante "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa agli usi finali dell'energia e i servizi energetici" impone ai fornitori di servizi energetici.

Contatori individuali L'articolo 17 del provvedimento definisce gli strumenti che possono aiutare il consumatore ad adottare comportamenti più orientati alla razionalizzazione dell'uso dell'energia. È previsto pertanto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, emani uno o più provvedimenti affinché le imprese di distribuzione, o società di vendita di energia al dettaglio dotino, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nel fare ciò, le imprese di distribuzione devono provvedere "ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale".

Fatture chiare e informazioni aggiuntive Obblighi sono imposti alle società di distribuzione anche per quanto riguarda la fatturazione del consumo energetico. Laddove opportuno, infatti, le fatture emesse devono basarsi sul consumo effettivo di energia, e devono presentarsi in modo chiaro e comprensibile, riportando, ove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alle fatture, che vanno emesse con una frequenza tale da consentire ai clienti di regolare il loro consumo energetico, devono essere fornite adeguate informazioni (ad esempio, prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico) per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali.

Il contratto energia Le Esco hanno anche la possibilità di certificarsi volontariamente attraverso l'apposita norma tecnica UNI-CEI e garantire in questo modo un migliore livello di qualità e competenza nella fornitura di servizi energetici. Tra i contratti che possono essere proposti in quest'ambito rientra il contratto di servizio energia.