Statuto

LO STATUTO DI A.P.E.F.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1  Denominazione
Art. 2  Sede
Art. 3  Durata

 

OGGETTO SOCIALE - REQUISITI DEI SOCI - CAPITALE SOCIALE

Art. 4 Oggetto sociale
Art. 5 Requisito dei soci
Art. 6 Contributo e recesso dei soci
Art. 6bis Prestazioni Accessorie
Art. 7 Capitale Sociale
Art. 8 Domiciliazione
Art. 9 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
Art. 10 Morte o estinzione del socio
Art. 11 Recesso del socio
Art. 12 Esclusione
Art. 13 Liquidazione delle partecipazioni
Art. 14 Unico socio
Art. 15 Soggezione ed attivazione di direzione e controllo
Art. 15bis Organi del Consorzio
Art. 16 Amministratori
Art. 17 Durata della Carica, Revoca, Cessazione
Art. 18 Consiglio di Amministrazione
Art. 19 Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Art. 20 Poteri dell'organo Amministrativo
Art. 21 Rappresentanza
Art. 22 Compensi degli Amministratori
Art. 22bis Comitato esecutivo
Art. 23 Organo di controllo
Art. 24 Composizione e durata
Art. 25 Cause di ineleggibilità e di decadenza
Art. 26 Cessazione dalla carica
Art. 27 Competenze e doveri del Collegio Sindacale
Art. 28 Revisore
Art. 29 Decisioni dei soci
Art. 30 Diritto di voto
Art. 31 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
Art. 32 Assemblea
Art. 33 Svolgimento dell'assemblea
Art. 34 Deleghe
Art. 35 Verbale dell'assemblea
Art. 36 Quorum costitutivi e deliberativi
Art. 36bis Entrate del Consorzio
Art. 37 Bilanci e avanzi di gestione
Art. 38 Scioglimento e liquidazione
Art. 38bis Controversie
Art. 39 Disposizioni applicabili
Art. 40 Disposizioni di chiusura

 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

 

Art. 1  Denominazione
E' costituita una società consortile mista a responsabilità limitata denominata
"A.P.E.F." Agenzia Provinciale per l'Energia Frosinone - scarl" . La società è promossa dalla Provincia di Frosinone ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2615-ter Codice Civile.

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Art. 2  Sede
La società ha sede in Frosinone.

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Art. 3  Durata
La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 3l dicembre 2020 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria secondo le prescrizioni di legge. Per effetto della convenzione con la Commissione Europea n.183/S12. 421516 la società non potrà essere comunque sciolta prima del maggio 2014.

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OGGETTO SOCIALE - REQUISITI DEI SOCI - CAPITALE SOCIALE

 

Art. 4  Oggetto sociale
La società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la definizione e l'attuazione
concreta a livello locale di una serie di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia, mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire il miglior utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare il trasporto sostenibile.
La società ha inoltre per oggetto l'attività di assistenza nei settori energetico ed impiantistico nonché nella progettazione operata in detti ambiti. La società per il primo triennio di attività si costituisce in via prioritaria per l'attuazione del programma Comunitario EIE approvata dalla Commissione dell'Unione Europea
con convenzione dal 30 dicembre 2005 riguardante la creazione di una Agenzia per la gestione dell' energia e la promozione dell' efficienza energetica.
La società intraprenderà iniziative di sensibilizzazione e sostegno quali:
- promuovere l 'uso efficiente dell' energia e sviluppare le
fonti energetiche rinnovabili;
- promuovere campagne informative, diagnosi energetiche, attività di certificazione e diagnostica negli edifici;
- accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati;
- organizzare banche dati, organizzazione di corsi e convegni,
nel campo energetico e ambientale;
- effettuare analisi e ricerche nel settore energetico , sulle sue forme di finanziamento, sulla normativa tecnica e sulla legislazione riguardante l'energia;
- favorire la conoscenza e l 'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'Unione Europea;
- fornire servizi di supporto alle Amministrazioni locali nello svolgimento di compiti istituzionali in campo energetico e ambientale;
- favorire la formazione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia.
- concludere convenzioni ed accordi con altri enti ed amministrazioni territoriali e locali per la realizzazione di programmi di innovazione tecnologica anche mediante proposte di ammodernamento di immobili e impianti di ogni genere di proprietà dei detti enti, attraverso lo studio della problematica energetica connessa, la elaborazione di progetti e la loro materiale attuazione in via diretta, anche attraverso prestazioni parziali accessorie dei soci.

La società potrà inoltre compiere attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o di partecipazione sia in Italia che all'estero con altre ditte, società ed organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio. La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con
professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti e associazioni avvalendosi della propria struttura operativa e delle attività dei soci, nel rispetto degli eventuali obblighi di legge riguardanti la scelta del contraente.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e/o immobiliari, ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

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Art. 5  Requisito dei soci
Possono essere soci della società consortile mista enti di natura pubblica, le società di persone e di capitale, le società cooperative, le associazioni, consorzi, e qualsiasi imprenditore privato o pubblico che abbiano interessi affini alle iniziative elencate nel precedente art. 4. La qualità di socio costituisce, di per se sola, adesione al presente statuto e comporta, da parte del socio stesso, elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante nel libro dei soci.

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Art. 6 Contributo e recesso dei soci
A norma del secondo comma dell'articolo 2615-ter Codice Civile, ciascun socio è tenuto a corrispondere alla società un contributo annuale proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale sociale la cui entità sarà determinata
annualmente dall'Assemblea.
Per i primi tre anni il contributo dei soci Fondatori è limitato alle somme per le quali si sono impegnati nel programma Comunitario richiamato all' articolo 4 e più precisamente:
PROVINCIA DI FROSINONE € 56.000;
ATER FROSINONE, SAF, E CONSORZIO ASI € 16,000 cadauno;
UNIVERSITA' DI CASSINO ECOOPRO SOCIETA' COOPERATIVA,
ARKESIA SPA, HI.DE.CO. SRL. TDI E ATE SRL € 8.000 cadauno.
Per i periodi successivi al primo triennio il contributo annuale è preventivamente fissato dall'assemblea in sede di approvazione di Bilancio di Esercizio relativo all'esercizio precedente.
I nuovi soci che entrino a far parte della compagine sociale per effetto di un aumento di capitale sociale, ad esclusione di quelli che rilevano interamente o in parte la partecipazione di soci fondatori-finanziatori, saranno tenuti a versare un contributo che verrà fissato volta per volta dall'assemblea.
I soci diversi da quelli Fondatori che entrino a far parte della società nei primi cinque anni dalla sua costituzione saranno altresì tenuti al versamento di un ulteriore contributo determinato dall' Assemblea annualmente, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, in base al momento di ingresso nel corso del quinquennio e in ragione della contribuzione dei soci privati Fondatori.
L'inadempienza del socio rispetto all'obbligo di versamento del contributo richiestogli ne determinerà l'esclusione.
In caso di recesso del socio si applica il successivo art. 11.

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Art. 6 bis Prestazioni Accessorie
I soci, fondatori e non, sono tenuti, a richiesta, a prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c. c. , consistenti nella collaborazione, alla elaborazione e all'esecuzione materiale di progetti elaborati dall'ente, nell' ambito dei suoi scopi e delle sue attività, in relazione alle peculiari caratteristiche tecniche, professionali e di esperienza, nonché alle qualità ed alla capacità economica ed esecutiva specifica di ciascun soggetto.
Dette prestazioni, che potranno consistere esclusivamente in singoli apporti all'interno di ciascuna fase, potranno essere contemporanee per più soggetti nello stesso o in differente momento realizzativo, fermo restando la differenziazione di ciascun apporto in relazione allo specifico di ciascuno.
E' pertanto escluso l'affidamento diretto ad un unico soggetto di un intero progetto sia fase elaborativa che esecutiva, essendo le stesso di esclusiva pertinenza del Consorzio.
A tal fine, sarà riconosciuto al socio un corrispettivo per il singolo apporto determinato sulla base del piano economico o del computo metrico di altra misura regolare caso per caso per il singolo progetto o la singola opera, diminuito del 10%.

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Art. 7  Capitale Sociale
Il Capitale sociale, che risulta interamente versato, è di euro undicimilaseicentoundici (= 11.611,00).
Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Codice Civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.
Le partecipazioni possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.
La società previo accordo con i soci potrà acquistare dagli stessi versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

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Art. 8  Domiciliazione
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

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Art. 9  Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi può avvenire senza limiti solo tra soci.
Nei casi di trasferimento delle partecipazioni a terzi, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione. Pertanto, il socio, che intenda trasferire tutta o parte della propria partecipazione, dovrà darne comunicazione
all'organo amministrativo corredandola dei seguenti dati:
- generalità del cessionario;
- partecipazione da trasferire;
- prezzo della cessione e termini di pagamento;
- descrizione del cessionario che evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.

L'organo amministrativo, una volta ricevuta la comunicazione da parte del socio intenzionato alla cessione, dovrà inviarne copia a mezzo raccomandata AR entro 15 giorni a tutti i soci.
I soci interessati, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, devono inviare all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata AR, la dichiarazione di volontà in ordine all'esercizio al diritto di prelazione.
Nell' ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta.
Decorso inutilmente il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, ovvero anche prima nel caso di ricezione delle comunicazioni di rinuncia al diritto da parte di tutti gli altri soci, subentra il cessionario.
Nei casi in cui il socio intenda dimettere in tutto o in parte la propria partecipazione e non abbia individuato un acquirente, potrà darne comunicazione alI 'Organo Amministrativo il quale provvede a pubblicizzare, con i mezzi più idonei, la volontà di cessione della partecipazione.
A seguito della pubblicità, i soggetti interessati all'acquisto devono preliminarmente fornire all' Organo Amministrativo un curriculum etico-professionale che evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla società secondo il precedente art. 5.
L'Organo Amministrativo, nei casi previsti dal presente articolo, previo accurato esame dei requisiti, decide se acconsentire alla vendita della partecipazione. Ai sensi dell'art. 2469 C. C. i soci possono esercitare il diritto di recesso non prima del decorso di due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.
I nuovi soci che acquistano una partecipazione secondo le modalità sopra illustrate ovvero che, sempre previa osservanza delle medesime modalità, intendono rilevare, in tutto o in parte, la partecipazione di soci receduti o esclusi ai sensi dei successivi articoli 11 e 12, sono tenuti al versamento di un contributo, proporzionale alla propria quota di partecipazione, non inferiore a quello che il socio re-ceduto, escluso o cedente si era impegnato a versare all'atto
del proprio ingresso in società.

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Art. 10  Morte o estinzione del socio
In caso di morte del socio individuale o di estinzione del soggetto societario socio, la successione è regolata dalla legge ordinaria vigente al momento dell'evento.
Il trasferimento della partecipazione mortis causa è disciplinato dalle vigenti leggi.

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Art. 11 Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 Codice Civile, nel corso del primo quinquennio il socio avrà facoltà di recesso qualora dichiari tempestivamente la non adesione alla determinazione istitutiva del contributo di periodo fissata dall'Assemblea.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge, inclusi quelli indicati dall'art. 2497 - quater Codice Civile e dal secondo comma dell'art. -2469 Codice Civile.
Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all' Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisone, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

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Art. 12  Esclusione
Ai sensi dell'art. 2473-bis C.C. costituisce giusta causa di esclusione del socio il mancato versamento del contributo di cui all'art. 6.

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Art. 13  Liquidazione delle partecipazioni
Nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi ai sensi della normativa vigente. Nell'ipotesi di cui all'art. 12 il rimborso è dovuto solo quando e nella misura il relativo importo superi la quota contributiva dovuta e non versata.

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Art. 14  Unico socio
Se l'intera partecipazione appartiene alla sola Provincia di Frosinone, gli amministratori sono tenuti all'adempimento di cui all'art. 2470, quarto comma, C.C. Al momento della ricostituzione della pluralità dei soci gli amministratori osservano il quinto comma dell'art. 2470 C.C.

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Art. 15 Soggezione ed attivazione di direzione e controllo
La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo Codice Civile.

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ART. 15 bis Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
a. il consiglio di amministrazione
b. il Presidente
c. il vice Presidente
d. i revisori , unico o collegiale se nominati
e. l'assemblea dei soci
Il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo.

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Art. 16  Amministratori
La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a tredici membri in base a determinazione dei soci al momento della nomina.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

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Art. 17 Durata della Carica, Revoca, Cessazione
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza di essi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e gli altri consiglieri devono, entro trenta (30) giorni, sottoporre alla decisone dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

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Art. 18 Consiglio di Amministrazione
La nomina di tre amministratori è riservata alla Provincia di Frosinone. Ai rimanenti Soci fondatori è riservata la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ciascuno.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Tali procedure non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante
approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sona prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione
pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
La relativa documentazione è conservata dalla società.

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Art. 19  Adunanze del Consiglio di Amministrazione
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, oltre che con le procedure di cui al precedente art. 18 possono essere assunte in adunanza collegiale. In tal caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,
ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione deve indicare due successive sedute a distanza di almeno un'ora, delle quali la prima richiede la presenza della maggioranza assoluta del numero degli Amministratori in carica e decide a maggioranza dei presenti; la seconda richiede la presenza di almeno i 2/5 del numero degli Amministratori in carica, arrotondato per difetto e decide a maggioranza dei presenti.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

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Art. 20  Poteri dell'organo Amministrativo
Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e di disposizione del patrimonio sociale, nulla escluso o riservato.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Le decisioni a carattere d'urgenza possono essere assunte dal presidente con propria autonoma determinazione da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione in seno alla prima riunione consiliare successiva.
Il Presidente e i singoli membri del Consiglio possono assumere la carica di Direttore Generale o Direttore tecnico in base a regolare contratto disciplinato secondo le vigenti norme in materia di lavoro.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare una struttura permanente di supporto e consulenza tecnica, denominata Comitato Tecnico-Scientifico, composto da cinque a nove tecnici esperti determinandone i compiti e le modalità di funzionamento.
Per i componenti del Comitato non sono previsti compensi; ad essi spetta il rimborso delle spese, qualora autorizzate dal Consiglio, sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
La nomina di un membro del Comitato Tecnico-Scientifico è riservata alla Agenzia Nazionale per l'Energia "Enea", così come all'Agenzia locale Alesa Srl è riservata la nomina di un membro.
Un rappresentante del Comitato Tecnico-Scientifico, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora sia ritenuto opportuno, senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare una struttura di supporto denominata Comitato di diffusione e condivisione sociale, determinandone le modalità di funzionamento.
Il Comitato avrà compiti consultivi e sarà aperto alla partecipazione delle Associazioni degli Industriali di Frosinone; delle Associazioni dei consumatori di Frosinone, ed alle altre parti sociali che ne facessero richiesta con l'obiettivo di assicurare la coesione e condivisione sociale delle azioni dell'Agenzia.

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Art. 21  Rappresentanza
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente rimane in carica per lo stesso periodo previsto per gli Amministratori dall'Art. 17 dello Statuto e può essere riconfermato per ulteriori periodi.
Il Presidente rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio e vigila sull'attività del Consorzio in ogni settore; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento ordinario degli organi del Consorzio, propone al CdA il provvedimento di competenza di questo e ne cura l'esecuzione, convoca e presiede il CdA e il Comitato Esecutivo, ove formato, ed esercita le altre funzioni delegategli dal CdA. Per lo studio di particolari questioni può proporre al CdA o al Comitato esecutivo, qualora questo sia stato costituito, l'istituzione del Comitato tecnico di cui al comma 6 dell' Art. 20 dello Statuto.
Per il caso di assenza o impedimento da parte del Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicepresidente.
In caso di assenza o impedimento da parte del Vicepresidente, le funzioni del presidente vengono svolte dal Consigliere più anziano.
Il Presidente, e in caso di assenza o impedimento il sostituto di cui al comma che precede, può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili per l'attività del Consorzio e sottoporli entro otto giorni alla ratifica del CdA.
La rappresentanza spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

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Art. 22  Compensi degli Amministratori
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.
Con riferimento all'Art. 11, comma 6, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o dagli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia le connotazioni di particolari gravità definite dall' Art. 5, comma 3, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari
obblighi tributari.

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ART. 22 bis COMITATO ESECUTIVO
Il CdA può nominare nel suo seno un Comitato esecutivo di cui fanno
parte 3 consiglieri scelti uno dai soci pubblici e uno dai soci privati
oltre al Presidente.
Il Presidente può indicare un suo sostituto permanente scelto comunque
fra i consiglieri.
Il Comitato esecutivo è convocato nelle stesse forme del CdA e delibera
a maggioranza.
Il Comitato:
- presenta proposte sulle questioni di competenza del CdA
- adotta provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza
del CdA, da sottoporre alla ratifica entro otto giorni
- esegue per incarico del CdA e del Presidente l'istruttoria di
particolari questioni.
- coadiuva il Presidente nelle funzioni delegate dal CdA.

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Art. 23  Organo di controllo
La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore.Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

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Art. 24  Composizione e durata
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.
Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'Art. 2397 Codice Civile.
I sindaci sono nominati dai soci e restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I sindaci sono rieleggibili.
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

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Art. 25  Cause di ineleggibilità e di decadenza
Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 2399 Codice Civile.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, si applica il secondo comma dell'Art. 2399 Codice Civile.

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Art. 26  Cessazione dalla carica
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta (30) giorni.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

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Art. 27  Competenze e doveri del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma, Codice Civile.
Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.
La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente Art. 19 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

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Art. 28  Revisore
Se la società, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'Art. 2409-quinquies Codice Civile.
Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Quest'ultimo può essere revocato con decisione dei soci.
Il revisore svolge funzione di controllo contabile della società; si applicano le disposizioni contenute negli Artt. 2409-ter e 2409-sexies Codice Civile.
Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'Art. 2429, comma secondo, Codice Civile.

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Art. 29  Decisioni dei soci
L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dello statuto;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le
obbligazioni della società partecipata;
6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi
dell'Art. 2487, primo comma, Codice Civile;
7) il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;
8) la decisione in ordine all'esclusione di un socio.
Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, dei beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

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Art. 30  Diritto di voto
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'Art. 2466, comma quinto, Codice Civile, non può partecipare alle decisioni
dei soci.

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Art. 31  Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo Art. 33, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data di inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza di capitale prevista nel successivo Art. 35. Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

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Art. 32  Assemblea
L' assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
La convocazione deve contenere l'indicazione di due successive sedute a distanza di almeno un giorno.
L'assemblea deve essere riunita per deliberare quando:
a) le decisioni dei soci riguardino le materie indicate nel
precedente Art. 29, lettere d) ed f);
b) lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;
c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.
In caso di impossibilità da parte di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro cento venti (120) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di cento ottanta (180) giorni.
L' assemblea viene convocata con avviso inoltrato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica agli aventi diritto presso il domicilio risultante dai libri sociali.
L'avviso deve essere spedito otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se inviato successivamente, ricevuto dai destinatari almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza stessa. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il
giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda
convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

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Art. 33  Svolgimento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo
svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:
che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

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Art. 34  Deleghe
Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con
l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea essa ha effetto anche per la seconda convocazione.
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

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Art. 35  Verbale dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per l'allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 34. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

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Art. 36  Quorum costitutivi e deliberativi
La convocazione deve indicare due successive sedute a distanza di almeno un giorno.
L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta del capitale sociale e decide sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza del capitale presente.
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468, Codice Civile, è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

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ART. 36 BIS entrate del consorzio
Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dalle contribuzioni degli enti consorziati
b) dalle somme comunque ricavate dalla gestione
c) da eventuali canoni o corrispettivi di locazione
d) dai proventi delle prestazioni effettuate nell'ambito degli scopi
e) dai contributi dello Stato e di altri enti
f) dai contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti sia di privati
g) dall'accensione di mutui ove deliberata e consentita dalla normativa in vigore, e da altre operazioni finanziarie consentite.

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Art. 37  Bilanci e avanzi di gestione
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo è convocato il CdA o il Comitato Esecutivo per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il CdA o il Comitato Esecutivo redigono, ove lo ritengano o lo richieda l'assemblea, il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede del Consorzio nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dal Consorzio a spese del richiedente.
Il Consorzio non persegue fine di lucro e pertanto tendenzialmente il bilancio si presenterà in pareggio.
Al Consorzio è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Il Consorzio ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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Art. 38  Scioglimento e liquidazione
La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter, Codice Civile;
e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 Codice Civile;
f) per deliberazione dell'assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi.
L'assemblea, se nel caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri degli'organi liquidativi.

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Art. 38 bis Controversie
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del foro di Frosinone.
Le controversie in seno agli organi o fra soci saranno rimesse al giudizio del foro di Frosinone.

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Art. 39  Disposizioni applicabili
Per tutto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile.
Eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno all'Ente che dovesse sostituirlo con gli stessi scopi o, in mancanza, resteranno devolute ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Eventuali passività saranno ripartite fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

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ART. 40 DISPOSIZIONI DI CHIUSURA
Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto, esso è integrato dalle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e/o da leggi speciali in materia di Consorzi, in quanto compatibili.

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